INDICE OLTRE > INDICE NAUFRAGARE IN UN SOFFIO > REQUISITI PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI
:: QUICK LINKS ::
:: 1999-2002
Da Infostrada a Wind, con l'offerta ADSL LIGHT

:: 20/09-17/12/2002
Dalla richiesta di disdetta della vecchia linea, all'attivazione della nuova

:: 13/01-13/03/2003
La proposta di contratto che non arriva mai, e la ricomparsa della vecchia linea

:: 14/03-11/06/2003
L'attivazione di CANONEZERO nel formato sbagliato e la valutazione di un'eventuale disdetta

:: 12/06-4/08/2003
CANONEZERO ADSL FAST non s'ha da fare
:: scrivimi ! ::
per qualsiasi informazione
REQUISITI PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI
Sembrerà uno strano inizio di trattazione ma prima di tutto, per far valere i propri diritti, bisogna aver "subito" un torto. E' buona norma valutare oggettivamente il danno subito, il valore economico dello stesso e la sua natura documentabile. In buona sostanza, riferendoci a casi pratici, se una bolletta appare gravata da evidente errore di calcolo od addebiti ingiusti o non dovuti, e se ne ha la certezza, allora sarà di certo più semplice ottenerne lo storno.
Ancora, se era stata effettuata la richiesta di un servizio, ma non è stato possibile ottenerlo, si può domandare alla controparte, con specifici mezzi, l'erogazione di quanto pattuito.
Una richiesta di rimborso deve poter essere definita in maniera chiara, su una base imponibile precisa, che si possa evidenziare come non dovuta ad un'impresa, perché relativa a forniture non funzionanti o non elargite, od ancora erogate in modo errato.
La legge tutela il consumatore, e offre la possibilità di valutare un servizio od un prodotto entro un tempo variabile, minimo di sette giorni, entro cui recedere, senza penalità, dai contratti stipulati. Bisogna, pertanto, stimare con lungimiranza la qualità di una prestazione o bene acquistati, facendo valere i propri diritti entro i tempi previsti dalle norme contrattuali.
Per ciò che compete la quantificazione del danno, anch'essa deve poter essere indicata con esattezza, in via oggettiva, senza sproporzioni ed equitativamente, soprattutto se si vuol mantenere o rimediare il rapporto con un'impresa. In tali casi, eventuali erogazioni di denaro a titolo di indennizzo devono essere scalari rispetto al valore monetario del servizio o del bene richiesto, e del godimento che da esso, di norma, si può trarre.
E' utile, infine, documentare le vicende avvenute. Si tenga presente che la legge salvaguardia il risarcimento da dolo indipendentemente dalle prove. Trascrivere con esattezza le circostanze d'uso di un servizio, gli sviluppi delle interazioni con l'impresa distributrice e quant'altro, aiuta a definire gli anelli deboli di una rapporto. Nel caso descritto sulle nostre pagine, ovvero la vicenda Wind, sono state effettuate delle rilevazioni telefoniche: qualora si avesse la possibilità di usufruire di un traslatore telefonico, e dunque di registrare su supporto magnetico o digitale eventuali colloqui, è sempre prudenziale (come abbiamo avuto l'accortezza di fare) l'informazione dell'interlocutore circa tale operazione, anche soltanto ai sensi della legge sulla privacy. Nella peggiore delle ipotesi, la chiamata sarà abbattuta e dovrete riprovare, magari con più fortuna, nel caso di colloqui con consulenti di grandi call center.

In tali circostanze, è possibile accedere, con buone possibilità di bilanciare eventuali squilibri, ai servizi di conciliazione della Camera di Commercio, nella città ove si risiede. Per richieste di risarcimento che superino diverse migliaia di Euro, è più probabile che sia il caso di rivolgersi a sedi di giustizia, ferma restando la valutazione di un danno doloso e non casuale (e dunque che esuli dagli atteggiamenti di buona fede).

Questo sito non ha finalità promozionali. Il materiale in esso raccolto testimonia il rapporto di fornitura tra un utente abituale utilizzatore di servizi di comunicazioni e l'azienda WIND S.p.A. Tutti i documenti illustrati sono di proprietà del cliente. Qualunque link a quest'area può essere liberamente effettuato.
a cura di IULIO LO PICCOLO