REQUISITI PER FAR VALERE I PROPRI
DIRITTI
Sembrerà uno strano inizio di trattazione ma prima di tutto, per
far valere i propri diritti, bisogna aver "subito" un torto. E'
buona norma valutare
oggettivamente il danno subito, il valore
economico dello stesso e la sua natura documentabile. In buona sostanza,
riferendoci a casi pratici, se una bolletta appare gravata da evidente
errore di calcolo od addebiti ingiusti o non dovuti, e se ne ha
la certezza, allora sarà di certo più semplice ottenerne lo storno.
Ancora, se era stata effettuata la richiesta di un servizio, ma
non è stato possibile ottenerlo, si può domandare alla controparte,
con specifici mezzi, l'erogazione di quanto pattuito.
Una richiesta di rimborso deve poter essere definita in maniera
chiara, su una base imponibile precisa, che si possa evidenziare
come non dovuta ad un'impresa, perché relativa a forniture non funzionanti
o non elargite, od ancora erogate in modo errato.
La legge tutela il consumatore, e offre la possibilità di
valutare un servizio od un prodotto entro un tempo variabile, minimo
di sette giorni, entro cui recedere, senza penalità, dai contratti
stipulati. Bisogna, pertanto, stimare con lungimiranza la qualità
di una prestazione o bene acquistati, facendo valere i propri diritti
entro i tempi previsti dalle norme contrattuali.
Per ciò che compete la quantificazione del danno, anch'essa deve
poter essere indicata con esattezza, in via oggettiva,
senza
sproporzioni ed equitativamente, soprattutto se si vuol mantenere
o rimediare il rapporto con un'impresa. In tali casi, eventuali
erogazioni di denaro a titolo di indennizzo devono essere scalari
rispetto al valore monetario del servizio o del bene richiesto,
e del godimento che da esso, di norma, si può trarre.
E' utile, infine, documentare le vicende avvenute. Si tenga presente
che la legge salvaguardia il risarcimento da dolo indipendentemente
dalle prove. Trascrivere con esattezza le circostanze d'uso di un
servizio, gli sviluppi delle interazioni con l'impresa distributrice
e quant'altro, aiuta a definire gli anelli deboli di una rapporto.
Nel caso descritto sulle nostre pagine, ovvero la vicenda Wind,
sono state effettuate delle rilevazioni telefoniche: qualora si
avesse la possibilità di usufruire di un traslatore telefonico,
e dunque di registrare su supporto magnetico o digitale eventuali
colloqui, è sempre prudenziale (come abbiamo avuto l'accortezza
di fare) l'
informazione dell'interlocutore circa tale operazione,
anche soltanto ai sensi della legge sulla privacy. Nella peggiore
delle ipotesi, la chiamata sarà abbattuta e dovrete riprovare, magari
con più fortuna, nel caso di colloqui con consulenti di grandi call
center.
In tali circostanze, è possibile accedere, con buone possibilità
di bilanciare eventuali squilibri, ai servizi di conciliazione della
Camera di Commercio, nella città ove si risiede. Per richieste
di risarcimento che superino diverse migliaia di Euro, è più probabile
che sia il caso di rivolgersi a sedi di giustizia, ferma restando
la valutazione di un danno doloso e non casuale (e dunque che esuli
dagli atteggiamenti di buona fede).